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3.5 – I regolamenti nei Forum: dittatura o democrazia?


Questo tipo di divieti sono solamente un tipo di arma sfruttata dagli amministratori per arginare possibili problemi all’ interno della comunità.
Un’ altra clausola ricorrente riguarda le decisioni dello staff sulle possibili sanzioni. Proprio per ribadire la natura di “spazio privato aperto al pubblico” e salvaguardare l’ operato di moderatori e amministratori, è possibile trovare, praticamente in ogni regolamento, un punto in cui si dichiarano inappellabili le decisioni prese dallo staff:
“L’ operato dei moderatori è insindacabile e può essere giudicato solo dall’ Amministratore del forum.
È comunque permesso chiedere spiegazioni, non utilizzando però lo spazio pubblico del forum. Eventuali contestazioni vanno effettuate via e-mail o comunque in forma privata. Verrà immediatamente chiuso ogni thread avente come oggetto argomenti di contestazione in chiave polemica. Chi dovesse insistere in simile atteggiamento, verrà immediatamente allontanato dal forum secondo l’ insindacabile giudizio dei moderatori.”

Anche in questo caso può sembrare di trovarsi davanti ad una limitazione della libertà di parola dei membri iscritti ma dietro questa clausola, spesso dura e rigida, c’ è l’ intenzione – da parte dell’ amministratore – di preservare un clima di tranquillità all’ interno del gruppo. È risaputo, infatti, che una polemica aperta in pubblico, con la partecipazione di più persone che in molti casi non conoscono i fatti, porterebbe inevitabilmente a incompresioni e litigi.

Altro punto importante, per un regolamento, è lo scaricamento di responsabilità. Un forum, infatti, è come una vetrina in cui un amministratore ospita i messaggi dei propri ospiti. Virtualmente si ha un pubblico infinito di lettori e, nei casi in cui qualche utente violi le leggi italiane, è necessario mettere in chiaro che il forum, in cui sono contenuti i thread, non è direttamente responsabile per i contenuti illeciti:
“Iscrivendosi al forum di accettano esplicitamente le regole del forum e si solleva HTML.it srl ed i suoi amministratori da ogni responsabilità per pregiudizio arrecato a terze parti, che si ritenessero danneggiate o lese per il contenuto dei messaggi all’ interno del forum.”

Sebbene tutte queste clausole possano sembrare ovvie ai più, è necessario inserirle nel regolamento per evitare problemi in casi di contenzioso. Omettendo uno o più punti, infatti, l’ amministrazione potrebbe essere oggetto di reclami, seppur potenzialmente infondati, da parte di terzi.

Quanto alla giurisprudenza, la posizione del legislatore – seppur ancora non del tutto chiara – è resa nota in due Direttive Europee: la 2000/31/CE16 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 e la 2001/29/CE17 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001.
Il provider o fornitore di servizi viene, di fatto, trasformato in un giudice-poliziotto, che per evitare di essere chiamato a rispondere in prima persona del comportamento illecito degli utenti, sarà costretto ad esercitare censure, filtraggi e controlli più o meno palesi su quanto accade nei propri server. E questo quando ormai, almeno in Italia, sembrava un dato acquisito (anche dalla giurisprudenza) che l’unica responsabilità ipotizzabile a carico del provider fosse quella fondata sul concorso nell’illecito (per “concorso“ si intende la partecipazione attiva nella commissione di un reato).
Ma lo schema delle responsabilità definito dalle norme in questione è ambiguo e lascia molto spazio nei confronti dei fornitori di servizi. In pratica non si dovrebbe (il condizionale è d’ obbligo) commettere un illecito se ci si limita al cosiddetto “mero trasporto“ dei dati. Ma la prestazione di servizi Internet ha sempre un ruolo attivo nella gestione e nello smistamento delle comunicazioni in transito.
Nelle leggi indicate, infatti, viene sancita la regola generale (art. 15, direttiva 31/2000/CE) in base alla quale il provider o il fornitore di servizi non è ritenuto civilmente responsabile per il contenuto delle informazioni immesse on line dal proprio cliente ma, nella legge successiva, si prevede che il provider stesso debba solidalmente rispondere con il proprio cliente dei danni da quest’ultimo cagionati ai terzi, qualora:
a) non abbia agito tempestivamente per «arginare» i suddetti pregiudizi, pur essendo stato reso edotto (anche da parte del presunto offeso) della illiceità delle informazioni presenti (suo tramite) on line;
b) il provider fosse da ritenersi comunque consapevole di fatti, o circostanze, che rendevano manifesta la suddetta illiceità.
In questo caso c’ è il non banale problema di definire precisamente cosa significhi “non abbia agito tempestivamente per «arginare» i suddetti pregiudizi”. Basta una semplice mail anonima perché il provider sia obbligato a rimuovere un contenuto, o una telefonata, o un articolo di giornale? Oppure cos’ altro?
E poi, ancora, con quale potere il provider o l’ amministratore decide se un cliente sta commettendo un atto illecito o diffondendo informazioni illecite?
È vero che in alcuni casi può essere rendersi conto che certe azioni possono essere contrarie alla legge ma questo non fa venir meno il fatto che la norma trasforma il provider in una sorta di mostro, mezzo inquirente e mezzo giudicante, per di più senza nemmeno una toga o una divisa che gli fornisca un titolo istituzionale per svolgere questo lavoro.

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